SPOSTAMENTI DEI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI
DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
Nell’attuale periodo di piena emergenza sanitaria, è acclarato che gli spostamenti nell’ambito di uno stesso Comune o tra Comuni diversi, possono avvenire solo ed esclusivamente per motivi ben precisi che devono essere espressamente dichiarati.
Ma gli spostamenti dei genitori separati/divorziati per raggiungere i figli presso l’altro genitore sono consentiti?
Questa è una delle domande frequenti presenti sul sito istituzionale del Governo alla quale è stata data una risposta molto dettagliata: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
In sostanza il genitore non collocatario può recarsi presso l’altro genitore per esercitare il proprio diritto di visita; né a tale diritto sono poste limitazioni poiché lo spostamento è consentito non soltanto nell’ambito di uno stesso Comune ma anche tra Comuni o Regioni diverse.
Quindi nell’autodichiarazione da consegnare alle forze di polizia in caso di fermo, si dovrà dichiarare che lo spostamento avviene per “stato di necessità”, avendo cura di indicare gli estremi del provvedimento giudiziale che disciplina il diritto di visita o dell’accordo sottoscritto dai genitori, ovvero allegandone una copia.
Dall’attuazione dei provvedimenti restrittivi della circolazione si sono registrate numerose decisioni giurisdizionali riguardanti la violazione dei provvedimenti giudiziali in materia di diritto di visita in quanto vi è la tendenza ad utilizzare lo stato di emergenza come pretesto per impedire al genitore non collocatario di frequentare i figli o limitarne gli incontri.
Tale comportamento diventa illecito laddove non vi siano motivazioni valide per considerare l’altro genitore un soggetto a rischio che possa concretamente mettere in pericolo la salute dei figli.
Al di là dei provvedimenti giurisdizionali che in materia familiare richiedono approfondite indagini da eseguire caso per caso, in questo particolare momento in cui la vita dei minori di ogni età è stata completamente stravolta, il BUON SENSO è determinante.
Infatti è necessario tutelare i propri figli non solo dal punto di vista fisico, ma anche e, soprattutto, psicologico e, a tale scopo, è indispensabile comprendere quanto sia fondamentale la presenza e il supporto di ENTRAMBI i genitori.