LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

È noto che a seguito della diffusione della pandemia #Covid19 il legislatore italiano sia intervenuto pesantemente al fine di contrastare la circolazione del virus e limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica. Tra i molteplici interventi è stata stabilita, dapprima con il D.L. n. 9/20 del 2 marzo 2020, poi con il D.L. n. 11/20 dell’8 marzo 2020 ed, infine, con il D.L. n. 18/20 del 17 marzo 2020, la #sospensione delle udienze e dei termini per il compimento degli atti processuali. In relazione a tale sospensione l’art. 83, comma 10, del citato D.L. n. 18/2020 ha stabilito che, ai fini del computo della ragionevole #durata di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (“Legge Pinto”), nei procedimenti rinviati in attuazione dei suddetti atti legislativi «non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 luglio 2020». ❌ Invero mentre tutti sono a conoscenza della proverbiale lungaggine dei processi nel nostro Paese, non tutti sanno che chi ha preso parte ad un procedimento giudiziario protrattosi per molti anni ha diritto al risarcimento del danno, di natura patrimoniale e non, nel caso in cui si accerti che il processo abbia superato la durata prevista dalla legge come ragionevole. Tale durata è stabilita, appunto, dal citato art. 2 della Legge Pinto in base alla quale si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di 3 anni in primo grado, di 2 anni in secondo grado e di 1 anno nel giudizio di legittimità. 🎯 Il legislatore “emergenziale”, dunque, ha introdotto una norma volta a consentire una deroga ai suddetti termini di durata, ritenendo che nelle condizioni straordinarie dovute alla pandemia...

“IMMUNI” L’App di tracciamento scelta per la fase due dell’emergenza Coronavirus.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica il decreto legge n. 28 del 30.04.2020 contenente le disposizioni normative preposte a regolamentare il tracciamento dei contatti in funzione anti contagio da Coronavirus tramite la discussa #Appimmuni. ✅ La principale finalità di tale applicazione è quella di rintracciare, con l’ausilio di una piattaforma istituita presso il Ministero della Salute, le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19. Va da se che il #tracciamento è consentito solo tra i soggetti che, a tal fine, hanno #volontariamente installato tale applicazione sui propri dispositivi di telefonia mobile. 👉 L’App ha un’area dedicata al diario clinico dell’utente ed è preposta a ricevere le informazioni sul suo stato di salute e sulla eventuale comparsa di sintomi compatibili con il virus. Un’altra, invece, attraverso la funzione c.d. del contat tracing, è preposta a tracciare i contatti e rilevare un possibile contagio da Coronavirus con un contatto potenzialmente infetto entro 2 metri dal raggio d’azione dell’utente. ❓ Le informazioni contenute nel diario clinico rimangono #archiviate sino a quando non è necessario tracciare tutti i movimenti dell’utente che nel frattempo è diventato positivo al Coronavirus.L’applicazione, in altri termini, si fonda sulla tecnologia #Bluetooth Low Energy (BLE) e mantiene i dati dell’utente sul proprio dispositivo, assegnandogli un ID temporaneo, che varia spesso e viene scambiato tramite Bluetooth con i dispositivi vicini. I dispositivi #conservano in memoria i dati di altri dispositivi con cui sono entrati in contatto (in forma di codici anonimi #crittografati) e, quando uno dei soggetti che ha...

LA TUTELA DELL’INTEGRITÀ PSICHICA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

A distanza di un mese dall’introduzione delle prime misure restrittive sull’intero territorio nazionale il Governo con il dpcm del 10 aprile ha tra l’altro prorogato fino al 3 maggio gran parte delle misure incidenti sulla libertà personale già precedentemente introdotte.   Come è noto, muovendo dal presupposto che il distanziamento sociale costituisca l’unica forma attuale per ridurre il contagio, l’obiettivo è la tutela della salute pubblica, costituzionalmente garantita dall’art. 32 della Costituzione.   ❓Tuttavia, il perdurante stato di “detenzione” domiciliare cui è stata sottoposta l’intera nazione e gli evidenti consequenziali effetti patologici che il suo perdurare produce, sia in termini economici che psicologici, hanno spinto molti giuristi a sollevare dubbi sulla <<legittimità costituzionale di alcune misure adottate>>.   Ed è doveroso chiarire che il dibattito giuridico non rappresenta affatto una forma di disfattismo sterile, ma una doverosa risposta alle numerose istanze che pervengono dalla comunità e un auspicabile spunto di riflessione per chi oggi è chiamato ad assumere decisioni in merito. In tale ultima prospettiva è doveroso chiedersi se alcune delle misure “preventive” siano effettivamente giustificate dalla necessità della tutela della salute pubblica o, piuttosto, finiscono per costituire esse stesse una violazione del diritto alla salute.   ✅ Sotto il primo aspetto è già stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che l’adozione di misure coercitive della libertà personale ai fini della tutela costituzionale della salute pubblica può ritenersi ammissibile allorquando dette misure siano l’unico strumento in grado di preservare lo stato di salute della collettività. Se ciò è vero bisogna chiedersi se alcune misure contenute da ultimo nel dpcm del 10 aprile rispettino tale parametro. Il riferimento è...

SPOSTAMENTI DEI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA

SPOSTAMENTI DEI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA Nell’attuale periodo di piena emergenza sanitaria, è acclarato che gli spostamenti nell’ambito di uno stesso Comune o tra Comuni diversi, possono avvenire solo ed esclusivamente per motivi ben precisi che devono essere espressamente dichiarati. Ma gli spostamenti dei genitori separati/divorziati per raggiungere i figli presso l’altro genitore sono consentiti? Questa è una delle domande frequenti presenti sul sito istituzionale del Governo alla quale è stata data una risposta molto dettagliata: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”. In sostanza il genitore non collocatario può recarsi presso l’altro genitore per esercitare il proprio diritto di visita; né a tale diritto sono poste limitazioni poiché lo spostamento è consentito non soltanto nell’ambito di uno stesso Comune ma anche tra Comuni o Regioni diverse. Quindi nell’autodichiarazione da consegnare alle forze di polizia in caso di fermo, si dovrà dichiarare che lo spostamento avviene per “stato di necessità”, avendo cura di indicare gli estremi del provvedimento giudiziale che disciplina il diritto di visita o dell’accordo sottoscritto dai genitori, ovvero allegandone una copia. Dall’attuazione dei provvedimenti restrittivi della circolazione si sono registrate numerose decisioni giurisdizionali riguardanti la violazione dei provvedimenti giudiziali in materia...

Autodichiarazione: il punto di vista dello Studio

Studio Giallonardi – Papa & Partners INFORMA Il Governo, attraverso il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha inteso, innanzitutto, dare soluzione alla evidente illegittimità dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, pur prevedendo delle stringenti limitazioni alle libertà costituzionalmente garantite (art. 13 della Costituzione), sono stati emanati in difetto di una specifica attribuzione di rango primario. Infatti, il decreto individua dettagliatamente la tipologia di misure restrittive applicabili per fronteggiare l’emergenza, attribuendo il relativo potere al Presidente del Consiglio dei Ministri e, solo in casi eccezionali, agli organi di vertice delle Regioni e dei Comuni. Contemporaneamente, però, il Governo è intervenuto anche sul sistema sanzionatorio al fine di rendere maggiormente efficaci le misure adottate attraverso l’introduzione di sanzioni pecuniarie di natura amministrativa in sostituzione o in aggiunta quelle penali. Intendiamo focalizzare l’attenzione su questo secondo aspetto ponendo l’attenzione sulle #sanzioni introdotte con il decreto legge n. 19 del 2020 in relazione, soprattutto, ai limiti di spostamento introdotti dalle attuali misure restrittive. Al fine di aumentare l’efficacia deterrente del divieto di allontanamento ed, in generale, delle misure di contenimento, il trasgressore verrà punito – per effetto del decreto legge – non più con la sanzione penale prevista dall’art. 650 del codice penale bensì con la sanzione pecuniaria di natura amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00, che verrà aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con un veicolo ovvero raddoppiata in caso di reiterazione. Le nuove disposizioni si applicano, seppure con una riduzione dell’entità della suindicata sanzione pecuniaria, anche alle violazioni commesse fino alla data di entrata in...

L’articolo 103

Prendetevi qualche minuto per leggere questo articolo. Tra le tante misure introdotte dal decreto legge “Cura Italia” per far fronte all’emergenza epidemiologica del COVID-19 intendiamo prendere in esame quella introdotta dall’art. 103 che ha disposto una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e una proroga della validità degli atti e dei provvedimenti comunque denominati. Il primo comma dell’art. 103 dispone che ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 aprile 2020. In altri termini, per effetto della disposizione normativa in esame, nel calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi ai procedimenti amministrativi iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020, non si deve computare il periodo che va da tale data al 15 aprile 2020. Così come nel calcolo dei citati termini relativi ai procedimenti amministrativi iniziati dopo al 23 febbraio 2020, non si deve computare il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020. Va da se che se uno dei termini in questione viene a scadenza nell’arco temporale ricompreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, tale scadenza è prorogata oltre 15 aprile 2020 per un periodo pari a quello compreso tra il 23 febbraio e il giorno di scadenza. Ad esempio, se la scadenza era originariamente fissata per il 29 febbraio, il nuovo termine sarà quello del 22 aprile 2020. L’ampiezza dell’espressione letterale utilizzata nell’art. 103 del decreto legge 18 del 2020 “procedimenti amministrativi su istanza...